Approfondimenti
Tasi, alla "cassa" sia il possessore che l'utilizzatore
A Vizzini si paga in unica soluzione entro il 16 dicembre
A Vizzini si paga in unica soluzione entro il 16 dicembre
Il tributo comunale sui servizi indivisibili interesserà sia i proprietari
che gli inquilini. Per il 2014, senza deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota
è quella base, ovvero l'1 per mille.
Il Comune di Vizzini non ha deliberato l'approvazione delle aliquote Tasi entro
il 10 settembre scorso, quindi viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto
entro il 16 ottobre 2014. I contribuenti dovranno versare l'intera imposta in
un'unica soluzione a saldo entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota base
dell'1 per mille.
Il nuovo tributo comunale per i servizi indivisibili (Tasi) deve essere versato
da tutti i contribuenti che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, immobili
compresa l'abitazione principale, diversamente da quanto stabilito per l'Imu.
Quindi non solo i proprietari, ma anche gli inquilini devono versare la Tasi
calcolata con una percentuale compresa tra il 10% e il 30% del tributo in base
alle delibere dei Comuni in cui si trova il fabbricato.
In vigore dal 1 gennaio 2014, il tributo comunale per i servizi indivisibili rappresenta una componente (assieme all'Imu e alla Tari) dell'imposta unica comunale (Iuc) riferita ai servizi comunali erogati alla collettività. In dettaglio:
- L'Imu è dovuta da tutti i proprietari degli immobili escluse le prime case non di lusso;
- La Tasi è dovuta da tutti i proprietari degli immobili inclusa la prima casa e, anche, dagli inquilini per una quota variabile che va dal 10% al 30%;
- La Tari (tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti), che va a sostituire la vecchia Tares, deve essere pagata da chi possiede o occupa un immobile.
L'aliquota base decisa dal Governo centrale a regime è l'1 per mille, ma i Comuni con proprie delibere possono decidere di aumentarla o ridurla fino ad azzerarla, stabilire diverse aliquote per ciascuna tipologia d'immobili, rispettando il limite massimo del 10,60 per mille scaturente dalla somma tra l'aliquota della Tasi e quella dell'Imu.
Per il 2014 l'aliquota massima stabilita per l'abitazione principale è il 2,5 per mille, ma i Comuni possono deliberare un ulteriore 0,80 per mille elevandola al 3,30 per mille, a condizione che siano previste detrazioni o agevolazioni per la prima casa.
L'elemento qualificante del nuovo tributo è l'applicazione anche ai "detentori", intesi come qualunque soggetto che utilizzi l'immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento. Si fa espresso riferimento a una situazione di fatto che prescinda da qualsiasi formalizzazione contrattuale. A titolo di esempio si cita l'inquilino, che, di fatto, continua a occupare l'immobile nonostante il contratto sia risolto, la badante, che vive nella stessa casa della persona assistita, o il convivente, che occupa l'appartamento di proprietà di un'altra persona.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare il detentore non è ritenuto soggetto d'imposta e la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.
In presenza di una pluralità di locatari (es. studenti), sussiste una solidarietà nell'assolvimento dell'imposta, ognuno di loro è responsabile del pagamento dell'intero importo del tributo. Pertanto il pagamento dell'intera Tasi da parte di uno solo dei detentori solidali libera tutti gli altri.
In merito alle abitazioni locate si può segnalare che il Comune di Catania ha deliberato un'aliquota TASI del 3,30 per mille con una quota a carico dell'inquilino del 30%, il Comune di Siracusa un'aliquota del 2,30 per mille con una quota a carico dell'inquilino pari a zero. Uno dei pochissimi casi a livello nazionale è l'esempio del Comune di Ragusa che ha deliberato l'aliquota zero per la Tasi. Anche altri capoluoghi di provincia hanno azzerato l'aliquota come il Comune di Lucca, Terni, Trieste, Verbania e Vibo Valentia.
La Tasi ha la stessa base imponibile dell'Imu: la rendita catastale rivalutata del 5% si moltiplica per il coefficiente (es. 160 per le abitazioni), sul risultato si applica l'aliquota deliberata dal Comune e si sottraggono le eventuali detrazioni.
In merito alle scadenze di pagamento del tributo in acconto e a saldo si deve verificare la data delle delibere di approvazione delle aliquote Tasi da parte del Comune pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze. Si possono verificare tre situazioni:
- Nei Comuni che hanno approvato le delibere entro il 23 maggio e che le hanno pubblicate sul sito del federalismo fiscale entro il 31 maggio 2014, l'acconto era dovuto entro lo scorso 16 giugno. La prossima scadenza è il 16 dicembre per il saldo;
- Nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre scorso e pubblicato entro il 18 settembre 2014, l'acconto deve essere versato entro il 16 ottobre e il saldo entro il 16 dicembre;
- Nei Comuni che non hanno deliberato e pubblicato entro le date suddette, viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto e i contribuenti dovranno versare l'imposta interamente a saldo in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota base dell'1 per mille.
Il tributo può essere versato con modello F24 o bollettino postale.
In vigore dal 1 gennaio 2014, il tributo comunale per i servizi indivisibili rappresenta una componente (assieme all'Imu e alla Tari) dell'imposta unica comunale (Iuc) riferita ai servizi comunali erogati alla collettività. In dettaglio:
- L'Imu è dovuta da tutti i proprietari degli immobili escluse le prime case non di lusso;
- La Tasi è dovuta da tutti i proprietari degli immobili inclusa la prima casa e, anche, dagli inquilini per una quota variabile che va dal 10% al 30%;
- La Tari (tassa sulla raccolta e smaltimento rifiuti), che va a sostituire la vecchia Tares, deve essere pagata da chi possiede o occupa un immobile.
L'aliquota base decisa dal Governo centrale a regime è l'1 per mille, ma i Comuni con proprie delibere possono decidere di aumentarla o ridurla fino ad azzerarla, stabilire diverse aliquote per ciascuna tipologia d'immobili, rispettando il limite massimo del 10,60 per mille scaturente dalla somma tra l'aliquota della Tasi e quella dell'Imu.
Per il 2014 l'aliquota massima stabilita per l'abitazione principale è il 2,5 per mille, ma i Comuni possono deliberare un ulteriore 0,80 per mille elevandola al 3,30 per mille, a condizione che siano previste detrazioni o agevolazioni per la prima casa.
L'elemento qualificante del nuovo tributo è l'applicazione anche ai "detentori", intesi come qualunque soggetto che utilizzi l'immobile a un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento. Si fa espresso riferimento a una situazione di fatto che prescinda da qualsiasi formalizzazione contrattuale. A titolo di esempio si cita l'inquilino, che, di fatto, continua a occupare l'immobile nonostante il contratto sia risolto, la badante, che vive nella stessa casa della persona assistita, o il convivente, che occupa l'appartamento di proprietà di un'altra persona.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare il detentore non è ritenuto soggetto d'imposta e la Tasi è dovuta soltanto dal proprietario.
In presenza di una pluralità di locatari (es. studenti), sussiste una solidarietà nell'assolvimento dell'imposta, ognuno di loro è responsabile del pagamento dell'intero importo del tributo. Pertanto il pagamento dell'intera Tasi da parte di uno solo dei detentori solidali libera tutti gli altri.
In merito alle abitazioni locate si può segnalare che il Comune di Catania ha deliberato un'aliquota TASI del 3,30 per mille con una quota a carico dell'inquilino del 30%, il Comune di Siracusa un'aliquota del 2,30 per mille con una quota a carico dell'inquilino pari a zero. Uno dei pochissimi casi a livello nazionale è l'esempio del Comune di Ragusa che ha deliberato l'aliquota zero per la Tasi. Anche altri capoluoghi di provincia hanno azzerato l'aliquota come il Comune di Lucca, Terni, Trieste, Verbania e Vibo Valentia.
La Tasi ha la stessa base imponibile dell'Imu: la rendita catastale rivalutata del 5% si moltiplica per il coefficiente (es. 160 per le abitazioni), sul risultato si applica l'aliquota deliberata dal Comune e si sottraggono le eventuali detrazioni.
In merito alle scadenze di pagamento del tributo in acconto e a saldo si deve verificare la data delle delibere di approvazione delle aliquote Tasi da parte del Comune pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze. Si possono verificare tre situazioni:
- Nei Comuni che hanno approvato le delibere entro il 23 maggio e che le hanno pubblicate sul sito del federalismo fiscale entro il 31 maggio 2014, l'acconto era dovuto entro lo scorso 16 giugno. La prossima scadenza è il 16 dicembre per il saldo;
- Nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre scorso e pubblicato entro il 18 settembre 2014, l'acconto deve essere versato entro il 16 ottobre e il saldo entro il 16 dicembre;
- Nei Comuni che non hanno deliberato e pubblicato entro le date suddette, viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto e i contribuenti dovranno versare l'imposta interamente a saldo in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota base dell'1 per mille.
Il tributo può essere versato con modello F24 o bollettino postale.
01/10/2014 | 6184 letture | 0 commenti
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