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La dichiarazione Imu prorogata fino al 30 ottobre
È ufficiale la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
Imu. Con l'approvazione dello schema di decreto recante «Disposizioni in
materia di finanza e di funzionament...
È ufficiale la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
Imu. Con l'approvazione dello schema di decreto recante «Disposizioni in
materia di finanza e di funzionamento degli enti locali», il Consiglio dei
Ministri ha fissato la data del 30 novembre 2012 per la presentazione della dichiarazione
Imu da parte dei contribuenti obbligati.
È ufficiale la proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
Imu. Con l'approvazione dello schema di decreto recante «Disposizioni in
materia di finanza e di funzionamento degli enti locali», il Consiglio dei
Ministri ha fissato la data del 30 novembre 2012 per la presentazione della dichiarazione
Imu da parte dei contribuenti obbligati.
Quest'ulteriore rinvio del termine di presentazione della denuncia Imu, previsto
in un primo tempo al 30 luglio e poi prorogato all'1 ottobre (30 settembre era
domenica), si è reso necessario tenuto conto che il modello dichiarativo e le
istruzioni non sono stati ancora né approvati né pubblicati.
Ma veniamo alla disciplina. I proprietari degli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini Imu sia cambiata rispetto alla situazione Ici devono presentare la dichiarazione Imu. Rientrano nell'adempimento dichiarativo anche gli acquisti e le variazioni immobiliari intervenute dopo il 1° gennaio 2012.
L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [...]». La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
In merito all'adempimento dichiarativo la disciplina fa salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), in quanto compatibili.
L'abitazione principale non è soggetta all'obbligo dichiarativo, neppure in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Ma se la casa è formata da due unità catastali, contigue e magari comunicanti, solo una delle due potrà beneficiare dell'agevolazione.
Per quanto riguarda l'ex casa coniugale, assegnata in sede di separazione legale, la denuncia deve essere presentata dal coniuge assegnatario a prescindere dalla titolarità dell'immobile.
Le compravendite d'immobili non devono essere dichiarate in quanto l'atto notarile transita attraverso il Mui (modello unico informatico). Anche le successioni sono esonerate dall'obbligo dichiarativo perché sarà l'agenzia delle entrate a trasmettere i dati ai Comuni. Mentre per l'acquisto di aree fabbricabili deve essere presentata la dichiarazione, in quanto il contribuente deve dichiarare il valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Quest'adempimento sarà ripetuto negli anni successivi solo se varia il valore di riferimento.
Per gli immobili d'interesse storico artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs 42/2004, è stata prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu. Anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili si può ridurre del 50% la base imponibile ai fini dell'imposta municipale a condizione che il proprietario faccia periziare l'immobile e presenti un'autocertificazione al Comune, il quale provvederà al controllo in fase di accertamento. Se il Comune è già a conoscenza dello status di questi immobili (dichiarazione ICI), vige l'esonero dichiarativo. L'obbligo di presentare la dichiarazione nasce se nel 2012 è venuto meno il diritto alla riduzione.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 984/1977 sono esenti dall'imposta. Il territorio del Comune di Vizzini rientra nell'esenzione.
Sempre in tema di IMU, la bozza di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevede il termine del 31 ottobre entro il quale i Comuni possono rivedere aliquote e regolamenti. Questa scadenza si allinea con il termine di presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali (DM 2 agosto 2012).
LA TASSA SUGLI IMMOBILI Il Comune di Vizzini ha approvato il nuovo regolamento Imu durante l'ultima convocazione del Consiglio comunale.
Ma veniamo alla disciplina. I proprietari degli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini Imu sia cambiata rispetto alla situazione Ici devono presentare la dichiarazione Imu. Rientrano nell'adempimento dichiarativo anche gli acquisti e le variazioni immobiliari intervenute dopo il 1° gennaio 2012.
L'articolo 13 comma 12-ter del d.l. 201/2011 prevede che: «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [...]». La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta.
In merito all'adempimento dichiarativo la disciplina fa salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), in quanto compatibili.
L'abitazione principale non è soggetta all'obbligo dichiarativo, neppure in caso di applicazione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per i figli conviventi. Ma se la casa è formata da due unità catastali, contigue e magari comunicanti, solo una delle due potrà beneficiare dell'agevolazione.
Per quanto riguarda l'ex casa coniugale, assegnata in sede di separazione legale, la denuncia deve essere presentata dal coniuge assegnatario a prescindere dalla titolarità dell'immobile.
Le compravendite d'immobili non devono essere dichiarate in quanto l'atto notarile transita attraverso il Mui (modello unico informatico). Anche le successioni sono esonerate dall'obbligo dichiarativo perché sarà l'agenzia delle entrate a trasmettere i dati ai Comuni. Mentre per l'acquisto di aree fabbricabili deve essere presentata la dichiarazione, in quanto il contribuente deve dichiarare il valore di mercato dell'area al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Quest'adempimento sarà ripetuto negli anni successivi solo se varia il valore di riferimento.
Per gli immobili d'interesse storico artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs 42/2004, è stata prevista una riduzione del 50% della base imponibile ai fini Imu. Anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili si può ridurre del 50% la base imponibile ai fini dell'imposta municipale a condizione che il proprietario faccia periziare l'immobile e presenti un'autocertificazione al Comune, il quale provvederà al controllo in fase di accertamento. Se il Comune è già a conoscenza dello status di questi immobili (dichiarazione ICI), vige l'esonero dichiarativo. L'obbligo di presentare la dichiarazione nasce se nel 2012 è venuto meno il diritto alla riduzione.
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 984/1977 sono esenti dall'imposta. Il territorio del Comune di Vizzini rientra nell'esenzione.
Sempre in tema di IMU, la bozza di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri prevede il termine del 31 ottobre entro il quale i Comuni possono rivedere aliquote e regolamenti. Questa scadenza si allinea con il termine di presentazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 degli enti locali (DM 2 agosto 2012).
12/10/2012 | 5589 letture | 0 commenti
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